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Decreto legislativo 198/1995

Art. 3 — Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/3parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 3. Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri 1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

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