Decreto legislativo 198/1995
Art. 3 — Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri
Art. 3. Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri 1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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