Decreto legislativo 198/1995
Art. 2 — Ruolo degli appuntati e dei carabinieri
Art. 2. Ruolo degli appuntati e dei carabinieri 1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) carabiniere; b) carabiniere scelto; c) appuntato; d) appuntato scelto. 2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri e' costituita da n. 48.050 unita'. 3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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