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Decreto legislativo 198/1995

Art. 26 — Reclutamento dei sovrintendenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/26parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 26. Reclutamento dei sovrintendenti 1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, dagli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri dello stesso Reggimento. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1, il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato; b) abbia riportato, nell'ultimo triennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; e) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero; d) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere. 3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 4. La modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale. 5. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data fissata per l'inizio del corso. I vincitori del concorso che a quest'ultima data non sono idonei al servizio militare incondizionato possono a riacquistata idoneita' fisica partecipare, a domanda, al primo corso utile. 6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione per l'esame di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito senza detrazione di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; e) non superi gli esami finali; d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano, ove compatibili, anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13.

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