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Decreto legislativo 198/1995

Art. 25 — Impiego in servizio di ordine pubblico

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/25parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 25. Impiego in servizio di ordine pubblico 1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri puo', eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

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