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Decreto legislativo 196/1995

Art. 38 — Eccedenze organiche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/38parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 38. Eccedenze organiche 1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto. 2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. 3. Fino al riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di aiutante si consegue anche in soprannumero, secondo le modalita' previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

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