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Decreto legislativo 196/1995

Art. 37 — Militari di truppa in ferma volontaria

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/37parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 37. Militari di truppa in ferma volontaria 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto. 2. L'accoglimento della domanda comporta: a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta; b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove piu' elevato; c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; d) la facolta' di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio. 4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico. Note all'art. 37: - Per l'argomento della legge n. 958 del 1986 si veda nelle note all'art. 34, comma 12. - Per i riferimenti alla legge n. 537 del 1993 si veda nelle note all'art. 7, comma 3. - Il testo degli articoli 32 e 40 della legge n. 958 del 1986 sopra citata e' il seguente: "Art. 32 (Trattamento economico). - 1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria. 3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, e' corrisposta la tredicesima mensilita'. 4. L'indennita' di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente delle Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria. 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge". "Art. 40 (Premio di congedamento). - 1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto di congedamento e' corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. 2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente art. 32, e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita' per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. 3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione".

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