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Decreto legislativo 196/1995

Art. 33 — Bande musicali

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/33parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 33. Bande musicali 1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini e' istituita, altresi', la banda musicale della Marina militare. 2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche: a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme; b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: 1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito; 2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina; 3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica; c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da: 1) Stato maggiore Esercito; 2) Stato maggiore Marina; 3) Stato maggiore Aeronautica. d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda impiegata; e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine: 1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti; 2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto; 3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli: per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi; per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore; per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica; f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata; g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che: i) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza; 3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata; h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 e' formulata rispettivamente: 1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che: 1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto; 2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto. 3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni: a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda e' regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo; e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalita': 1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti; 2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale; 3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova; 4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti; 5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con determinazione: 1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito; 2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina; 3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica; g) le commissioni di cui alla lettera e): 1) sono composte: per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito; per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare; per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare; 2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata; 3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza. 4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto. 5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare. Note all'art. 33: - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, reca norme per il "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", ed i Capi I, II, III, IV e V del decreto riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, l'ordinamento, il reclutamento, le norme particolari di stato, l'avanzamento ed il trattamento economico. Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto: "3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri". - Si riportano il testo degli articoli 4 e 5 e della tabella A allegata al decreto: "Art. 4 (Organizzazione strumentale). - 1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al predetto decreto. "Art. 5 (Organico). - 1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue orchestrali; d) un archivista. 2. Il personale della banda e' compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri. 3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1". - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto: "Art. 23 (Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali). - 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma". - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 78 sopra citato: "Art. 27 (Inidoneita' tecnica). - 1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano piu' ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15". - Il testo dell'art. 32 del decreto predetto e' il seguente: "Art. 32 (Trattamento economico del maestro vice direttore). - 1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, e' inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello. 2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468". - Le leggi n. 113 del 1954 e n. 599 del 1954, e quelle n. 1137 del 1955 e n. 212 del 1983 contengono norme riguardanti, rispettivamente, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate. - Il titolo VI della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11, comma 6) reca "Norme particolari per i sottufficiali musicanti"; e la Tabella 1/2 allegata alla legge citata concerne le "Gradualita' delle promozioni da sergente a maresciallo di prima classe dei sottufficiali della banda dell'Aeronautica".

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