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Decreto legislativo 196/1995

Art. 32 — Disposizioni diverse

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/32parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 32. Disposizioni diverse 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231. 3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonche' dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231. Note all'art. 32: - Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio". - La legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare) reca norme sul peculiare trattamento economico relativo al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 231 del 1990 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 31) e' il seguente: "Art. 9 (Indennita' militare). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: a) ufficiali e sottufficiali . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000; b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio L. 250.000; c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000". "Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. 2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6. detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente: "Art. 54 (Misura del trattamento normale). - La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile". "Art. 55 (Ufficiali in ausiliaria). - L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente e' collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione e' liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria e' ridotto alla meta'. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra e computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni gia' computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 (recante miglioramenti economici al personale militare), quale risulta sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

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