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Decreto legislativo 196/1995

Art. 17 — Aliquote di avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/17parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 17. Aliquote di avanzamento 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. 2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16. 3. Dalle predette aliquote e' escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermita' temporanea debitamente accertata o in aspettativa. 4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. 5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

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