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Decreto legislativo 196/1995

Art. 16 — Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/196/art/16parte di Decreto legislativo 196/1995
Art. 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto.

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