Decreto legislativo 196/1995
Art. 11 — Reclutamento nel ruolo dei marescialli
Art. 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi: in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio; 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 6) compiano il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) non abbiano superato il 40 anno di eta'; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni. Note all'art. 11: - Il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) contiene le disposizioni relative alla perdita del grado dei sottufficiali. - Si trascrivono gli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza): "Art. 9. - Gli arruolati sono prosciolti: 1) a domanda: a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi dalla ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela; b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorita': a) per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7; b) per protratta insufficienza di profitto negli studi; c) per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti; d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) d'ufficio; a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe; b) per condanna penale per delitti non colposi; c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4. Art. 10. - Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia. I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento e' computato nell'anzianita' di grado. Art. 11. - I volontari arruolati conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', i gradi o la classifica di: 1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto; al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento; 2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento; 3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento. Il giudizio di idoneita' e' espressa da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneita' sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacita' attitudinali dimostrate. I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grdo di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 11, comma 3, lettera a); (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 11, comma 3, lettera b); (con l'art. 8, comma 3) la soppressione del c…
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.