Decreto legislativo 196/1995
Art. 10 — Reclutamento nel ruolo dei sergenti
Art. 10. Reclutamento nel ruolo dei sergenti 1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi: a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti; b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti. Il Ministero della difesa definira', di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 82/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 10, comma 1, lettera b); (con l'art. 7, comma 2) la modifica dell'art. 10, comma 1; (con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 10, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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