Decreto legislativo 175/1995
Art. 91 — Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale
Art. 91. Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale 1. Le imprese di cui al presente titolo non possono stipulare contratti nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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