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Decreto legislativo 175/1995

Art. 90 — Rappresentante per la gestione dei sinistri

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/90parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 90. Rappresentante per la gestione dei sinistri 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non puo' svolgere per conto della impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. 3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dalla impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi. 4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89. 5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonche' nel contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Nota all'art. 90: - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 7 cosi' recita: "Art. 7. - L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L'assicuratore e' tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione. Il regolamento di esecuzione stabilira' le modalita' per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Il conducente del veicolo deve avere con se' il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33 della presente legge".

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