Decreto legislativo 175/1995
Art. 72 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi
Art. 72. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi 1. Salvo quanto previsto dall'art. 73, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. 2. Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato dall'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 20, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami vita e capitalizzazione, e' approvato un modello aggiuntivo. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza devono altresi' allegare al bilancio un documento dal quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. 4. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. 5. Le imprese che esercitano l'assicurazione del credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche relativi al suddetto ramo. 6. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato I del decreto legislativo vita direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' previste dalla tabella allegata, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate. Nota all'art. 72: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5, gli articoli 55, 56 e 61 cosi' recitano: "Art. 55 (Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio). - L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle societa' interessate". "Art. 56 (Modelli di bilancio e relativa presentazione). - Il bilancio, compilato in conformita' ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione. I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dell'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto". "Art. 61 (Libri e registri contabili). - Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio. Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilita' speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico". - L'art. 2435 del codice civile cosi' recita: "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata". - Per il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, vedi nota all'art. 26. L'art. 36 cosi' recita: "Art. 36 (Registri obbligatori relativi ai sinistri). - Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli: a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente; b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; d) registro dei sinistri gia' definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione. I requisiti di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: e' altresi' consentito di riunire due o piu', registri, purche' sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi. Nei registri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico. Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento". - Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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