Decreto legislativo 175/1995
Art. 71 — Comunicazioni alle autorita' di controllo degli altri Stati membri
Art. 71. Comunicazioni alle autorita' di controllo degli altri Stati membri 1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonche' la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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