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Decreto legislativo 175/1995

Art. 7 — Tipi di societa' che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/7parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 7. Tipi di societa' che possono esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata 1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto possono essere esercitate soltanto da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonche' da societa' europee allorche' tale forma societaria verra' istituita nell'Unione europea. 2. Le societa' di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. 3. Le societa' di cui al comma 1, che limitino l'oggetto sociale all'esercizio delle sole assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, nonche' della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse, possono tuttavia comprendere nell'oggetto sociale anche l'esercizio delle attivita' rientranti nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita nonche' della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse. Per l'esercizio di tali attivita' esse debbono conformarsi alle disposizioni contenute in quest'ultimo decreto. 4. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero. Note all'art. 7: - L'art. 2325 del codice civile cosi' recita: "Art. 2325 (Nozione). - Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni". - L'art. 2514 del codice civile cosi' recita: "Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo puo' stabilire che in caso di legittimazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponde sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541". - L'art. 2546 del codice civile cosi' recita: "Art. 2546 (Nozione). - Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono tenuti al pagamento dai contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548".

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