Decreto legislativo 175/1995
Art. 6 — Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto
Art. 6. Assicurazioni escluse dal campo di applicazione del decreto 1. Il presente decreto non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. 2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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