Decreto legislativo 175/1995
Art. 47 — Condizioni generali del contratto
Art. 47. Condizioni generali del contratto 1. L'assicurato ha diritto: a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi; b) di scegliere un procuratore legale, od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa. 2. Le condizioni generali di contratto devono prevedere il diritto di cui al comma 1. 3. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorita' giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equita'. Tale seconda facolta' deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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