Decreto legislativo 175/1995
Art. 46 — Modalita' per la gestione dei sinistri
Art. 46. Modalita' per la gestione dei sinistri 1. Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e per la relativa attivita' di consulenza, una delle seguenti modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'impresa assicuratrice puo': a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta; c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto. 3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni: a) se l'impresa e' multirami, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato dall'impresa; b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti legami. 4. Se l'impresa intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), deve dichiararlo nel contratto, indicando la ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o un'analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa giuridicamente distinta e' anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1982, n. 576. 5. Le imprese possono successivamente adottare una diversa modalita', dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla predetta comunicazione. Nota all'art. 46: - La legge 10 agosto 1982, n. 576, reca la riforma della vigilanza sulle assicurazioni. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assim- ilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa. A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Compete altresi' all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c) (espletare l'attivita' istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni); d) (esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'art. 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, e' tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato); e) (proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonche' delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma); f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa; g) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti; h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attivita', contenente anche i dati significativi sull'attivita' assicurativa nazionale e comunitaria, nonche' altri studi relativi al mercato assicurativo; i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nei territorio degli altri Stati membri. (Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazion private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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