Decreto legislativo 175/1995
Art. 34 — Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'articolo 33, comma 2, lette…
Art. 34. Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'articolo 33, comma 2, lettere g) e h) 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni: a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni; b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso; c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. 2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. 4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni: a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP; b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi; c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'. 5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP. ))
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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