Decreto legislativo 175/1995
Art. 33 — Margine di solvibilita'
Art. 33. Margine di solvibilita' 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare: a) Il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti; c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4; e) gli utili riportati; f) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'; g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34; h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera g), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati. 3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi immateriali. 4. Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' consentire che siano compresi nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto. 5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b). Nota all'art. 33: - L'art. 2424 del codice civile cosi' recita: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 33, comma 3; (con l'art. 80, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 33, comma 4.
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