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Decreto legislativo 175/1995

Art. 16 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/16parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 16. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' dei rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende estendere la propria attivita' ad altri rami ivi indicati deve essere a cio' autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'art. 9. 2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 12 e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti, nonche' alle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 39 una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale quota minima. 3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attivita' per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'art. 14. Si applica la disposizione di cui all'art. 15. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 10, comma 3, intenda estendere l'esercizio ad altri rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata.

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