Decreto legislativo 175/1995
Art. 15 — Relazione tecnica
Art. 15. Relazione tecnica 1. Il programma di attivita' deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri. Nota all'art. 15: - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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