Decreto legislativo 175/1995
Art. 135 — Collocamento di rischi all'estero
Art. 135. Collocamento di rischi all'estero 1. Le disposizioni di cui all'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) contratti in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di detti contratti. 2. Le predette disposizioni non si applicano altresi' a coloro che stipulano all'estero contratti relativi alle assicurazioni di responsabilita' civile, ivi compresa la responsabilita' per l'inquinamento da idrocarburi, e rischi accessori concernenti navi coperte da bandiera italiana e navi utilizzate da armatori o noleggiatori residenti in Italia, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di detti contratti. Nota all'art. 135: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 5. L'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), cosi' recita: "E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100.000 per ogni contratto. La stessa pena si applica: a) - b) (omissis); c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali e' stato posto il veto ai sensi dell'art. 73. L'art. 14 del medesimo decreto cosi' recita: "Art. 14 (Retribuzione del personale produttore e riscossione dei premi). - Il personale produttore e' retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero ed alla entita' degli affari per suo mezzo conclusi. Possono procurare affari all'istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennita' derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'istituto o da istituti bancari, puo' essere eseguito da uffici postali da designarsi d'accordo dai Ministri per l'industria e il commercio e per le poste e le telecomunicazioni. Le norme per la gestione di tale servizio sono stabilite dal regolamento".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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