Decreto legislativo 175/1995
Art. 134 — Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia
Art. 134. Deroga alla disciplina in materia di assicurazione malattia 1. Qualora le assicurazioni di cui all'art. 56 concernano rischi ubicati nel territorio della Repubblica federale di Germania e le autorita' di controllo di detto Stato membro non pubblichino e non trasmettano la tabella di frequenza e gli altri dati indicati nel comma 1 del predetto articolo, l'ISVAP e' tenuto a comunicare immediatamente la base tecnica per il calcolo dei premi, di cui all'art. 56 comma 2, alle predette autorita' di controllo, al fine di consentire loro di presentare eventuali osservazioni. 2. Se l'ISVAP non ritiene di dover tener conto di tali eventuali osservazioni, ne informa in modo dettagliato le autorita' di controllo di cui al comma 1, fornendone i motivi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1995.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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