Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 175/1995Art. 131
Decreto legislativo 175/1995

Art. 131 — Disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazion…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/131parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 131. Disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 1. Le disposizioni di cui all'art. 11- bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'art. 126 del presente decreto, si applicano ai premi incassati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese ancora successivo le imprese di assicurazione debbono presentare all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza, la denuncia dei premi soggetti al contributo che prevedono di incassare nell'anno 1995. 2. Il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, e' emanato dall'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo. 3. A decorrere dal 1› luglio 1994 cessa, per le imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di immettere nel conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al due per cento di tutti i rischi assunti. 4. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, verranno stabilite le modalita' per la liquidazione del conto consortile, di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Nota all'art. 131: - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. Per l'articolo 17, comma 3, vedi nota all'art. 126.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 130 Art. 132 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.