Decreto legislativo 175/1995
Art. 130 — Provvedimenti amministrativi vigenti
Art. 130. Provvedimenti amministrativi vigenti 1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 2, lettera d), dall'art. 23, comma 5, dall'art. 51, comma 2, e dall'art. 72, comma 2, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti: a) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991, n. 161, recante "Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi"; b) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1981, n. 148, recante "Determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami "credito" e "cauzioni"; c) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1981, n. 341, recante "Criteri d'integrazione della riserva premi per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamita' naturali"; d) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1984, n. 170, recante "Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamita' naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi"; e) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1981, n. 293, recante "Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalla energia nucleare"; f) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1992, n. 58, recante "Requisiti del personale e caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza"; g) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1980, n. 154, recante "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.". 2. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 30, comma 3, continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti: a) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle quote massime e minime di investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attivita' relative alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni diverse da quelle della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"; b) decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle quote massime e minime d'investimento della riserva premi e della riserva sinistri in specifiche attivita' relative alle imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". 3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 2, resta limitata alla determinazione delle quote massime di investimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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