Decreto legislativo 175/1995
Art. 126 — Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile deri…
Art. 126. Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di liberta' di prestazione di servizi, la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli."; b) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate. 2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. 4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2."; c) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: "Art. 11- bis . - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni"; d) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato ad risarcimento del danno. 2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione. e) l'art. 15 e' abrogato; f) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata quando le imprese: a) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11; b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31."; g) l'art. 17 e' abrogato, ad eccezione del comma 3; h) all'art. 19, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente."; i) dopo l'art. 19 e' inserito il seguente articolo: "19- bis . - 1. Il Fondo vittime della strada e' tenuto altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1."; l) all'art. 19, le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A."; m) all'art. 20, primo comma e quinto comma, le parole "dall'Istituto nazionale delle assicurazioni" e "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A." e "della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A."; n) all'art. 22, primo comma, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A."; o) all'art. 31, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A."; p) all'art. 36, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.". 2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente un'attestazione che indichi: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata; b) la formula tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni; c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalita' indicate dall'ISVAP; d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. 2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo. 3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per le irrogazioni delle sanzioni e' degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrera' in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998"; b) all'art. 3, comma 10, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A."; c) l'art. 7, e' abrogato; d) all'art. 13, le parole "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A."; e) gli articoli 14-bis, e 14- ter sono abrogati. 3. L'art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e' abrogato. Note all'art. 126: - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. Gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, primo comma, lettera c), 20, 22, 31, 36 cosi' recitano: "Art. 10. - L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". "Art. 11. - Ogni impresa, deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri e i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche' di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non puo' tuttavia superare il limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento. Le modalita' e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita'. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' preventivamente sentito una commissione ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere di detta commissione, sostituisce quello della commissione centrale dei prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possono essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' sentito la commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale sopra indicata, puo' chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata, non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovra' applicare. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento del CIP nella Gazzetta Ufficiale e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali e' obbligo di assicurazione, i contratti debbono essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento, o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo. Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere". L'art. 12 sostituisce l'art. 60 del D.P.R. n. 449/1959 con il seguente: "Art. 60 (Riserva premi e riserva sinistri). - Le imprese di assicurazione e di riassicurazione nazionali ed estere hanno l'obbligo di costituire la riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualita' dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. Le stesse imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, in base a una prudente valutazione tecnica, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora liquidati. E' data facolta' di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota e' elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli ed e' ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata da determinarsi secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modalita' particolari per la determinazione della riserva dei premi per i rischi in corso quando questa non sia calcolata per ogni contratto. Il bilancio della gestione italiana deve recare iscritte, fra gli elementi dell'attivo, disponibilita' patrimoniali, di natura reale o di sicuro e pronto realizzo, per un ammontare non inferiore all'importo della riserva premi per i rischi in corso e della riserva sinistri. Possono essere comprese fra le predete disponibilita' anche le attivita' vincolate a cauzione ai sensi dell'art. 42". "Art. 15. - Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'art. 40 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e' ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati". "Art. 16. - L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata quando le imprese: 1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'art. 60 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'art. 12 della presente legge; 2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludendo contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate, o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; 3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita' della presente legge; 4) non osservino l'obbligo di cui all'art. 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero; 5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentita la commissione consultiva per le assicurazioni pri- vate ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attivita' alla gestione dei contratti in corso e non puo' stipulare nuovi contratti ne' rinnovare quelli esistenti. E' fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449". "Art. 17. - In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni. L'approvazione e' data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'art. 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre questa e' tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza. Il trasferimento del portafoglio non e' causa di risoluzione dei contratti di assicurazione. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporti in altra impresa dell'intero portafoglio. La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni di cui all'art. 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63". "Art. 20. - Il 'Fondo di garanzia per le vittime della strada' e' gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto, dal presidente dell'istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalita' per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso. L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". "Art. 22. - L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'art. 19, comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art. 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'. Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera a), abbia fatto la richiesta alla impresa designata o all'istituto predetto non e' tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile". "Art. 31. - Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la resposabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo e' determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento, con decreto, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'art. 19. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma l'Istituto nazionale della assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', e' tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato". "Art. 36. - Le assicurazioni della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della personalita' civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal denneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1261. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell'art. 19, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada' e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e della formalita' della registrazione". - Per il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, vedi nota all'art. 78. L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2. - In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata; b) la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per la applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni e' degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'". - L'art. 3 del medesimo decreto cosi' recita: "Art. 3. - Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalita' indicate nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all'art. 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entita' del danno. L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalita' indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonche' da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione. Il termine di cui al primo comma e' ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita' ed effetti. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 del codice civile. L'inosservanza da parte dell'assicuratore dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire centomila, o, se e' stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta. In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e' comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'". Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni e' degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada'". L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo". - L'art. 7 cosi' recitava: "Art. 7. - La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilita' comprese fra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e pluriennali ed i certificati di credito del Tesoro, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; 3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, prov- ince e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali; 4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; 5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e societa' indicati nell'art. 68, lettera b), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione dei mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma; 6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici; 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non puo' comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al n. 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile; 10) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche; 11) azioni o quote di Societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico, degli immobili della societa assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni o quote di societa di capitale, delle quali l'impresa detenga piu della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attivita' indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attivita' potranno essere stabilite anche quote minime di investimento. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attivita' di cui al n. 11". - L'art. 13 cosi' recita: "13. - Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada", agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione". - L'art. 14- bis cosi' recitava: "Art. 14- bis. - Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 giugno 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365 giorno successivo a tale pubblicazione". - L'art. 14- ter cosi' recitava: "Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 10 gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa. Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse". - Per il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, vedi nota all'art. 26.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
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