Decreto legislativo 175/1995
Art. 125 — Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978, n
Art. 125. Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978, n. 295, al decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ed al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49. 1. La legge 10 giugno 1978, n. 295, e' abrogata. 2. Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, e' abrogato ad eccezione degli articoli 3 e 12. 3. L'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'art. 25 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e l'art. 1-quinquies del decreto- legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 sono abrogati a decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e' abrogato ad eccezione degli articoli 38, 39 e 40. 5. Il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, e' abrogato. Note all'art. 125: - La legge 10 giugno 1978, n. 295, reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. - Il D.Lgs. 26 novembre 1991, n. 393, reca attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/743/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni d'assistenza, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria. Gli articoli 3 e 12 cosi' recitano: "Art. 3 (Disciplina tributaria). - 1. I premi incassati su contratti di assicurazione di assistenza stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1992 sono soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, con l'aliquota del 10 per cento. 2. La parte del premio di assicurazione di assistenza che venga dall'impresa trasferita ad altra impresa non e' soggetta nuovamente ad imposta. 3. I corrispettivi pagati su contratti di assistenza stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 1992 continuano ad essere assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. 4. Nel primo esercizio di applicazione del presente decreto, le imposte esercenti l'attivita' di assistenza anteriormente al 1 gennaio 1992 ed autorizzate a norma dell'art. 12 determinano il volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, considerando quali corrispettivi di operazioni imponibili anche l'importo dei risconti passivi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente. 5. ..". "Art. 12 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano nel territorio della Repubblica, l'attivita' di assistenza sono abilitate a proseguirla a condizione che, entro sessanta giorni dalla predetta data, richiedano l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni. 2. Le imprese di cui al comma 1 debbono conformarsi alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e succes- sive modificazioni, relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese che intendono beneficiare del termine devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in allegato alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, oltre alla documentazione prescritta dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, un programma per l'adeguamento entro il predetto termine del margine di solvibilita' e della quota di garanzia. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronuncia su parere dell'ISVAP. 3. Le disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, si applicano alla copertura delle riserve tecniche del ramo assistenza costituite a partire dall'esercizio 1993, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse. 4. Le imprese che esercitano attivita' assicurativa nel ramo assistenza hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1996 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni dell'art. 31 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni. 5. Per i contratti di assicurazione credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 resta fermo l'obbligo di costituzione delle riserve integrative di cui ai precedenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1981, e in data 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 giugno 1982, in sostituzione della riserva di cui all'art. 11. 6. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13, le imprese gia' autorizzate all'esercizio delle assicurazioni tutela giudiziaria debbono comunicare all'ISVAP a quale modalita' tra quelle indicate all'art. 6 intendono attenersi per la gestione dei sinistri e per la relativa consulenza. 7. I contratti di tutela giudiziaria, in corso alla data del 1 maggio 1992, si intendono adeguati di diritto, con decorrenza da tale data, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. L'impresa ha facolta' di recedere dai contratti stessi entro il trentesimo giorno successivo alla predetta data, dandone comunicazione all'assicurato mediante lettera raccomandata. L'esercizio di tale facolta' comporta l'obbligo di rifondere all'assicurato il rateo di premio non goduto". - Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, reca attuazione della direttiva 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi. - La legge 7 agosto 1982, n. 526, reca provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. L'art. 8 cosi' recitava: "Art. 8. - Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. Il contributo di cui al primo comma e' sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli. La misura del contributo e le modalita' di versamento dello stesso sono determinate annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanita', sentita l'organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione piu' rappresentativa sul piano nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria fruita dagli aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Il contributo di cui al presente articolo confluisce nel capitolo dello stato di previsione dell'entrata riferentesi alle somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria e viene distintamente specificato nell'apposito allegato. Ai fini della formazione delle tariffe di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il contributo percentuale di cui al primo comma non fa parte integrante, ad ogni effetto di legge, della componente caricamenti delle tariffe medesime". - Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1990, n. 38, reca norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie. L'art. 25 cosi' recitava: "Art. 25 (Misure in materia sanitaria). - 1. 2. Il termine di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' differito al 31 dicembre 1990. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonche' tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento. 4. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci e' determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanita' e del bilancio e della programmazione economica. 5. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanita'. Nell'ambito dell'osservatorio e' istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali. 6. Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, ed e' incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 maggio 1990. Non si applica l'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', sono determinate le modalita' e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 6". - Il D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 18, reca misure urgenti in materia presidenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato. L'art. 1-quinquies cosi' recitava: "Art. 1-quinquies. - Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva". - Il D.Lgs. 17 dicembre 1992, n. 509, reca attuazione delle direttive 90/618/CEE di modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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