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Decreto legislativo 174/1995

Art. 95 — Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/95parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 95. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia 1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.

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