Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 94
Decreto legislativo 174/1995

Art. 94 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/94parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 94. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attivita' presentato ai sensi dell'art. 83. 2. L'impresa e' tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attivita'. 3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita' e allo statuto della societa', nonche' ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 82, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma di attivita' debbono essere approvate dall'ISVAP.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 93 Art. 95 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.