Decreto legislativo 174/1995
Art. 9 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse; e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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