Decreto legislativo 174/1995
Art. 10 — Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione
Art. 10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del fondo di organizzazione 1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci miliardi di lire. 2. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo indicato al comma 1. 3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati. 4. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresi' possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto legislativo danni. 5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non puo' essere superiore alla meta' di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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