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Decreto legislativo 174/1995

Art. 70 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della R…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/70parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 70. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica 1. L'accesso alle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale; b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE; c) un certificato indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare; d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere. 2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma. 3. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa. Nota all'art. 70: - Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota precedente.

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