Decreto legislativo 174/1995
Art. 69 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Art. 69. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica 1. L'accesso alle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia; b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79/267/CEE; c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria; d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri. 2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attivita'. 3. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Qualora l'impresa intenda modificare una o piu' delle informazioni di cui al comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma 2. Nota all'art. 69: - Per la direttiva 79/267/CEE vedi nota all'art. 26. Gli articoli 19 e 20 cosi' recitano: "Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilita' e' determinato come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti: primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85%; secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15%; b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente: si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate. La somma cosi' ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore a 50%. Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilita' e' effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonche' il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito; c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo; d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni; e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari: ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve cosi' calcolata nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, piu un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'". "Art. 20. - 1. Un terzo del minimo del margine di solvibilita', quale e' previsto all'art. 19, costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2, esso e' costituito almeno per il 50% dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2. 2. a) Il fondo di garanzia e' comunque al minimo di 800.000 unita' di conto. b) Ogni Stato membro puo' prevedere la riduzione a 600.000 unita' di conto del minimo del fondo di garanzia per le mutue, le societa' a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria. c) Per le mutue assicuratrici di cui all'art. 3, punto 2, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le societa' a forma tontinaria, ogni Stato membro puo' autorizzare la costituzione di un minimo di fondo di garanzia di 100.000 unita' di conto, portato progressivamente all'importo di cui alla lettera b) mediante quote successive di 100.000 unita' di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unita' di conto. d) Il minimo del fondo di garanzia di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nell'art. 18, punti 1 e 2. 3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attivita' ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, o dell'art. 10 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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