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Decreto legislativo 174/1995

Art. 61 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/61parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 61. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi 1. Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. 2. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, e' approvato un apposito prospetto aggiuntivo. 3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. 4. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate. Note all'art. 61: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 55, 56 e 61 cosi' recitano: "Art. 55 (Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio). - L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha iniziato il 1› gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio e' fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine puo' essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle societa' interessate". "Art. 56 (Modelli di bilancio e relativa presentazione). - Il bilancio, compilato in conformita' ai modelli di cui al successivo comma, e gli altri documenti indicati dall'art. 2435 del codice civile, debbono essere presentati al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di un mese dalla loro approvazione. I modelli di bilancio sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Le modificazioni hanno effetto dall'esercizio successivo a quello della emanazione del relativo decreto". "Art. 61 (Libri e registri contabili). - Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio. Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilita' speciale, per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessarie ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico". - L'art. 2435 del codice civile cosi' recita: "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata". - Per l'art. 2421 del codice civile vedi nota all'art. 31.

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