Decreto legislativo 174/1995
Art. 33 — Margine di solvibilita'
Art. 33. Margine di solvibilita' 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per la complessiva attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' e' costituito: a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare: 1) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; 2) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto; 3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; 4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4; 5) gli utili riportati; 6) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'; 7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34; 8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati; b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP: 1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non puo' essere superiore a dieci; 2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo' tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare; 3) le plusvalenze risultanti da sottovalutazione degli elementi dell'attivo nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. 3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di altri elementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2. 4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonche' dei capitali "vita", sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP. 5. Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorita' degli Stati membri nei quali l'impresa opera, puo' consentire che siano compresi nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza, tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto. 6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b). Nota all'art. 33: - L'art. 2424 del codice civile cosi' recita: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. ATTIVO: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo; 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera n)) l'abrogazione del punto 3 dell'art. 33, comma 2, lettera b); (con l'art. 79, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 33, comma 3; (con l'art. 79, c…
Modifica · 1
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 85, comma 1) la modifica dell'art. 33, commi 2, lettera b numero 3, 3 e 5.
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