Decreto legislativo 174/1995
Art. 32 — Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Art. 32. Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi 1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi di detti Stati. 2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle predette riserve.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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