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Decreto legislativo 174/1995

Art. 24 — Riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/24parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 24. Riserve tecniche 1. Le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, in base ai principi attuariali indicati nell'art. 25, tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso. 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestivita' all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3. L'impresa, se non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, nonche' esprimere un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio. 4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la periodicita' e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. 5. Per le assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I debbono essere costituite le riserve tecniche previste dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo danni. 6. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo fino all'importo derivante dall'applicazione dei principi previsti dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in conformita' alle prescrizioni del medesimo art. 25.

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