Decreto legislativo 174/1995
Art. 23 — Tasso di interesse tecnico
Art. 23. Tasso di interesse tecnico 1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non potra' superare il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. 2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, puo' altresi' fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, piu' tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno di essi non superi il 60 per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle istituzioni comunitarie. 3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, e' tenuto a consultare preventivamente l'autorita' di controllo di questo stesso Stato. 4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri prudenziali. 5. L'ISVAP puo', con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo di interesse. Esso puo' inoltre stabilire limiti particolari per contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo. 6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al comma 5, l'impresa puo' scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato puo' essere piu' elevato del rendimento degli attivi a copertura calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione. 7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorita' di controllo degli altri Stati membri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.lgs 173/05 — Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati autoritativoha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 23, comma 6.
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