Decreto legislativo 174/1995
Art. 128 — Altre disposizioni applicabili
Art. 128. Altre disposizioni applicabili 1. Le disposizioni previste dall'art. 67 del testo unico le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai titoli II e IV del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi effettuati su disposizione dell'ISVAP secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 121 del predetto testo unico non si applica all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA s.p.a. Note all'art. 128: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 67 cosi' recita: "Art. 67 (Obbligo dei contributi). - L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel territorio della Repubblica, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel territorio stesso, un contributo di vigilanza nella misura, non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. L'Istituto e le predette imprese sono tenuti altresi' a versare un contributo, in misura del quattro per cento di quello di cui al precedente comma, per le spese di redazione e pubblicazione dell'annuario delle assicurazioni, edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private, e per le spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessino le assicurazioni. I contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti anche dagli enti indicati nel terzo comma dell'art. 1. Per detti enti il contributo di vigilanza non puo' essere fissato in misura superiore al mezzo per mille dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo sostenute per il funzionamento del servizio di vigilanza sulle assicurazioni". - Gli articoli 119, 120 e 121 cosi' recitano: "Art. 119 (Esenzioni dalla imposta di bollo per i titoli di credito depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e dalle imposte ipotecarie). - I titoli di credito di cui all'art. 30 ammessi al deposito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 31 e non soggetti originariamente all'imposta di bollo, sono accettati con esenzione dalla imposta stessa fino a quando rimangono vincolati presso la Cassa medesima. Sono parimenti esenti dalla imposta proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti, in esecuzione del presente testo unico. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo di cui al citato art. 31 sono esenti dalle imposte ipotecarie". "Art. 120 (Tassa di custodia sui depositi di titoli presso la Cassa depositi e prestiti). - Sui depositi di titoli pubblici effettuati, presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese ed enti di cui al presente testo unico, a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a garanzia della massa degli assicurati, e' dovuta la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito". "Art. 121 (Divieto di assumere la denominazione di "istituto" e l'appellativo di "nazionale"). - E' vietato alle imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di "istituto" e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di "nazionale". Non puo' essere ordinata l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di quelle imprese che contravvengono alla precedente disposizione".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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