Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 174/1995Art. 127
Decreto legislativo 174/1995

Art. 127 — Sanzioni amministrative

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/127parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 127. Sanzioni amministrative 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli e' raddoppiata. Note all'art. 127: - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 114 e 115 cosi' recitano: "Art. 114 (Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico). - E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire 100.000 per ogni contratto. La stessa pena si applica: a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c) a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali e' stato posto il veto ai sensi dell'articolo 73; d) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intevenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. e) a coloro ai quli sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata". "Art. 115 (Altre sanzioni). - Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento, sono puniti con le sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 300.000 per ciascuna inosservanza".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 126 Art. 128 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.