Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 77/1995Art. 57
Decreto legislativo 77/1995

Art. 57 — Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/57parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 57. (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente) 1. L'ente locale puo' affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota all'art. 57: - Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 gia' citato e' il seguente: "Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento. 2. Provvede altresi' alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali. 3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.