Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 77/1995Art. 56
Decreto legislativo 77/1995

Art. 56 — Operazioni di riscossione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/56parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 56. (Operazioni di riscossione) 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina altresi' le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova documentale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 55 Art. 57 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.