Decreto legislativo 77/1995
Art. 45 — Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
Art. 45. (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) 1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 45.
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