Decreto legislativo 77/1995
Art. 44 — Ricorso all'indebitamento
Art. 44. (Ricorso all'indebitamento) 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per le altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 44.
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