Decreto legislativo 77/1995
Art. 104 — Limiti all'affidamento di incarichi
Art. 104. (Limiti all'affidamento di incarichi) 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale, ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. Nota all'art. 104: - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 104.
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