Decreto legislativo 77/1995
Art. 103 — Funzionamento del collegio dei revisori
Art. 103. (Funzionamento del collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 103.
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