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Decreto legislativo 626/1994

Art. 38 — Formazione ed addestramento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/38parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 38. Formazione ed addestramento 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

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